Comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza locale ai sensi della Legge regionale 11/2002

Comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza locale ai sensi della Legge regionale 11/2002

Per manifestazioni fieristiche a rilevanza locale si intendono le seguenti fiere, previste dalla Legge regionale 23/05/2002, n. 11, art. 2, com. 1 e  2:

  • fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico nelle quali può essere prevista la vendita con consegua immediata o differita dei beni e dei servizi esposti
  • fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso al pubblico solo in qualità di visitatore
  • mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o concessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti. 

L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale in cui la vendita, anche se ammessa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. 

A tal fine i venditori professionali che intendono effettuare la vendita immediata non possono superare il 50% degli espositori.  

Requisiti soggettivi

Possono partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, commerciale, o di servizi nell'ambito delle finalità della manifestazione.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:11.01