Per manifestazioni fieristiche a rilevanza locale si intendono le seguenti fiere, previste dalla Legge regionale 23/05/2002, n. 11, art. 2, com. 1 e 2:
- fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico nelle quali può essere prevista la vendita con consegua immediata o differita dei beni e dei servizi esposti
- fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso al pubblico solo in qualità di visitatore
- mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o concessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale in cui la vendita, anche se ammessa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione.
A tal fine i venditori professionali che intendono effettuare la vendita immediata non possono superare il 50% degli espositori.
Requisiti soggettivi
Possono partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, commerciale, o di servizi nell'ambito delle finalità della manifestazione.
Servizi
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:11.01