Per partecipare in qualità di venditore non professionale a mostre mercato tenute nell’ambito regionale, deve richiedere al proprio Comune di residenza, il rilascio del tesserino di riconoscimento come previsto dalla Legge regionale 06/04/2001, n. 10.
Il tesserino può essere rilasciato una sola volta nel corso dell’anno solare e consente la partecipazione a un numero massimo di sei mercatini.
Il tesserino non può essere rilasciato nel corso dello stesso anno a più persone appartenenti a un unico nucleo familiare, o a chi, provenendo da altro Comune della Regione, per cambio di residenza, abbia già ottenuto analoga autorizzazione dal comune di precedente iscrizione.
Prima di ogni manifestazione, il titolare dovrà presentare il tesserino agli organizzatori unitamente all' elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco, che deve essere conservato al fine di eventuali controlli, deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all’apposizione del timbro sul tesserino di riconoscimento.
É obbligatorio esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino e di vendere beni di valore non superiore a 258,23 €.
Il tesserino di riconoscimento è nominativo, pertanto non può essere ceduto.