Chiedere la concessione di un contributo economico per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio

Chiedere la concessione di un contributo economico per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio

Il Decreto legge 30/04/2019 n. 34, art. 30-ter introduce delle agevolazioni destinate a soggetti che ampliano esercizi commerciali esistenti o riaprono esercizi chiusi da almeno sei mesi. I contributi riguardano gli esercizi operanti nei settori dell'artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 4, com. 1, let. d e let. e, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento per i tre anni successivi. L’importo del contributo erogabile è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la domanda, fino al 100% dell'importo. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento.

I contributi, oltre che soggetti al regime “De minimis”, non sono cumulabili con altre agevolazioni con la medesima finalità, previste da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riguardanti la stessa attività o locale. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Requisiti oggettivi

Possono beneficiare dei contributi gli esercenti che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Approfondimenti

Sono escluse dalla agevolazioni…

Sono escluse dalle agevolazioni:

  • le attività di “compro oro” di cui al Decreto legislativo 25/04/2017, n. 92
  • le sale scommesse o, comunque, i locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. a e let. b, ossia quelli obbligatoriamente collegati alla rete telematica denominati slot machine e quelli che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento ad un sistema di elaborazione dati della rete stessa, denominati videolottery
  • i subingressi, a qualsiasi titolo, in tipologie di attività ricomprese tra quelle ammesse al beneficio, che siano state in precedenza interrotte
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, da un soggetto, in ogni forma costituito, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

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Ultimo aggiornamento: 03/01/2024 15:09.27